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Il regime fiscale agevoltato delle associazioni di promozione sociale
(Stralcio dalla Legge 383/2000)
  • Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Possono inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
  • Nello svolgimento delle attività sociali, i lavoratori delle associazioni di promozione sociale hanno diritto ad usufruire del trattamento previsto di rispettivi contratti collettivi di lavoro.
  • Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
  • Le quote ed i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
  • Le erogazioni liberali in favore di associazioni di promozione sociale consentono deduzioni e detrazioni di imposta da parte dei soggetti che le hanno disposte.
  • Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale.
  • I crediti delle associazioni di promozione sociale sono sempre e comunque privilegiati.
  • Le associazioni di promozione sociali hanno accesso, insieme alle organizzazioni di volontariato, ai finanziamenti del Fondo Speciale Europeo, al fine di ottenere finanziamenti comunitari per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali.
  • Stato, Regioni, Province autonome, Province, Comuni e altri enti pubblici, possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6 mesi nel registro nazionale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. Le associazioni che stipuleranno tali convenzioni sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano le relative attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  • Le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e del volontariato.
  • Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande.
  • Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate a svolgere attività turistiche e ricettive per i propri associati (con obbligo di assicurazione).
  • Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale e del volontariato.

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